Iscrizioni anno scolastico 2022/2023: prorogato al 4 febbraio il termine per presentazione domande

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On line la circolare completa del Ministero

ll termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 per scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado statali è prorogato alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022

Il Ministero ha diffuso una nota alle scuole con la nuova scadenza, dovuta al “protrarsi dell’emergenza epidemiologica” e con le le connesse difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare le iscrizioni.

Con circolare del 30 novembre 2021, prot. n. 29452 il Ministero Istruzione ha confermato che le domande di iscrizione dovranno essere presentate, ai sensi della legge n. 135/2012, esclusivamente con procedura on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado statale e i percorsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali – IeFP (nelle Regioni che hanno aderito).

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia, al percorso di istruzione degli adulti e agli alunni/alunne e studenti/studentesse in fase di preadozione. L’adesione delle scuole paritarie al sistema delle ‘Iscrizioni on line’ resta sempre facoltativa.

La circolare contiene informazioni anche sulle iscrizioni on line di alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni e alunne/studenti e studentesse con cittadinanza italiana; in particolare, la circolare rinvia alla Nota ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010, in cui si precisa che al fine della formazione delle classi  è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura.

Per i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, realizzati dai CPIA possono iscriversi gli adulti, ance stranieri che non hanno assolto all’obbligo di istruzione e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La circolare infine richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla legge 119/2017; in particolare, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione (art. 3 bis, comma 5, L. 119/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

Per altre informazioni sugli adempimenti, consultare la circolare completa

Martedì, 01 Febbraio 2022